Per votare alle elezioni amministrative comunali sarà necessario presentarsi presso il seggio assegnato, muniti di tessera elettorale e di documento d’identità in corso di validità.

Come per tutti i comuni sopra i 15000 abitanti, la scheda per l’elezione del Sindaco del comune di Venezia prevede l’indicazione di Nome e Cognome del candidato Sindaco inserita in un rettangolo dove sono riportati anche i simboli delle liste collegate al candidato stesso.

Per votare per il consiglio comunale la scheda delle elezioni 2020 nel comune di Venezia è quella di colore Blu.

Come votare per il consigliere comunale

A fianco ai simboli delle varie liste sono presenti due spazi utili ad indicare le preferenze per la carica di consigliere comunale. L’elettore può quindi scrivere il cognome ( oppure nome e cognome) del candidato prescelto, indicando fino a due preferenze. Il voto verrà quindi attribuito sia al candidato al consiglio comunale sia al candidato Sindaco collegato.

Voto valido per consigliere comunale e Sindaco collegato

Nel caso di espressione di due preferenze è obbligatorio che queste rappresentino due candidati del sesso opposto, quindi si dovranno segnalare nome e cognome di un candidato di sesso maschile e di un candidato di sesso femminile: nel caso vengano segnalati due candidati dello stesso sesso la seconda preferenza verrà considerata nulla e pertanto non valida.

Quando si vota

Le elezioni amministrative 2020 per il comune di Venezia si svolgeranno nei seguenti giorni:

  • Domenica 20 Settembre dalle ore 7:00 alle ore 23:00;
  • Lunedì 21 Settembre dalle ore 7:00 alle ore 15:00.

Le date fissate per gli eventuali ballottaggi sono le seguenti:

  • Domenica 4 Ottobre dalle ore 7:00 alle ore 23:00;
  • Lunedì 5 Ottobre dalle ore 7:00 alle ore 15:00.

Dove votare

Per votare l’elettore dovrà presentarsi presso il seggio assegnato segnalato sul fronte della propria tessera elettorale.

Nell’apposito riquadro sono segnalati il luogo in cui recarsi per il voto e in relativo numero di seggio a cui l’elettore dovrà presentarsi per esprimere la propria preferenza.

Voto Assistito

Gli elettori affetti da grave infermità fisica, che non possono esercitare autonomamente il diritto al voto e necessitano dell’assistenza di un altro elettore per esprimere il proprio voto, possono richiedere al Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti l’annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione di un timbro sulla tessera elettorale.

L’annotazione permanente del diritto al voto assistito sulla tessera elettorale personale evita all’elettore fisicamente impedito di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell’apposito certificato medico.

Possono presentare richiesta gli elettori affetti da grave infermità:

  • i non vedenti
  • gli amputati delle mani
  • gli affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità tale da non consentire l’autonoma espressione del diritto al voto

Detti elettori possono esprimere il voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune
della Repubblica.

La persona interessata o altra persona per suo conto deve presentare:

  • richiesta tendente ad ottenere l’annotazione permanente del diritto al voto assistito;
  • tessera elettorale personale del richiedente;
  • certificato medico rilasciato dall’Ufficio Medicina Legale della A.S.L. di appartenenza che attesti che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.

Voto Domiciliare

Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora.

Tale disposizione si applica in occasione delle elezioni Politiche, dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, dei referendum statali. Per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale la disposizione si applica soltanto nel caso in cui l’elettore avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, del comune per cui è elettore.

L’interessato deve far pervenire non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora indicandone il completo indirizzo. Alla dichiarazione devono essere allegate la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato dalla competente Azienda Sanitaria Locale, da cui risulti l’esistenza di un’infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedire all’elettore di recarsi al seggio.

Il certificato medico di cui sopra, nel caso in cui sulla tessera elettorale non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto assistito, attesta l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.